Art. 3
In vigore dal 8 gen 1957
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà, senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione, che possa eventualmente spettargli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-13;1388#art-3