Art. 2

In vigore dal 26 gen 1957
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministero della difesa. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1956 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-21;1491#art-2

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Art. 2 Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare. — Testo vigente | Portale Normativo