Art. 2
In vigore dal 26 gen 1957
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministero della difesa.
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1956
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-21;1491#art-2