Art. 1
In vigore dal 26 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934; n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta
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Nel corrente anno finanziario 1956-57 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, 200 sottufficiali di complemento e 300 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti appartenenti a qualsiasi classe di leva purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-21;1491#art-1