Art. 1

In vigore dal 26 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599; Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934; n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta . Nel corrente anno finanziario 1956-57 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, 200 sottufficiali di complemento e 300 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti appartenenti a qualsiasi classe di leva purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-21;1491#art-1

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