Art. 2

In vigore dal 29 nov 1956
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Cuvio e di Cuveglio, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Cuvio alla data del presente decreto. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Cuvio, che sarà inquadrato negli organici dei nuovi comuni di Cuvio e di Cuveglio, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 ottobre 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato atta Corte dei conti, addì 7 novembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 3. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-10-05;1256#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Cuvio, in provincia di Varese. — Testo vigente | Portale Normativo