Art. 1

In vigore dal 29 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 63, con il quale i comuni di Cuvio, Cavona, Cuveglio in Valle, Duno e Vergobbio, in provincia di Varese, furono riuniti in un unico Comune denominato Cuvio; Visto il proprio decreto 22 marzo 1954, n. 199, con il quale il comune di Duno è stato ricostituito; Vista l'istanza 9 marzo 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Cuvio ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Cuvio in data 27 aprile 1947, n. 6; della Deputazione provinciale in data 11 settembre 1947, n. 1951, e del Consiglio provinciale di Varese in data 10 aprile 1956, n. 628, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere della prima Sezione del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 7 agosto 1956; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Cuvio, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al Comune risultante per effetto della ricostituzione del comune di Cuvio è attribuita la denominazione di "Cuveglio".
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