Art. 1
In vigore dal 29 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 63, con il quale i comuni di Cuvio, Cavona, Cuveglio in Valle, Duno e Vergobbio, in provincia di Varese, furono riuniti in un unico Comune denominato Cuvio;
Visto il proprio decreto 22 marzo 1954, n. 199, con il quale il comune di Duno è stato ricostituito;
Vista l'istanza 9 marzo 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Cuvio ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Cuvio in data 27 aprile 1947, n. 6; della Deputazione provinciale in data 11 settembre 1947, n. 1951, e del Consiglio provinciale di Varese in data 10 aprile 1956, n. 628, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere della prima Sezione del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 7 agosto 1956;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
È ricostituito il comune di Cuvio, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Al Comune risultante per effetto della ricostituzione del comune di Cuvio è attribuita la denominazione di "Cuveglio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-10-05;1256#art-1