Art. 9

In vigore dal 6 nov 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nei precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; disegna tecnico e tecnologia relativa ai motori; elementi di contabilità; elettrotecnica e rimpianti e tecnologia delle costruzioni; disegno professionale; lingua inglese; geografia; elettrotecnica e radiotecnica e disegno; regolamenti delle radiocomunicazioni; elementi di scienze nautiche; elementi di costruzione navale; attrezzatura e manovra; elementi di nautica, meteorologia e astronomia; elementi di igiene navale; elementi di diritto marittimo e contabilità di bordo; tecnologia; manutenzione dei bastimenti; disegno e tracciati di bastimenti; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1721#art-9

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