Art. 2
In vigore dal 6 nov 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
meccanico motorista navale;
2) Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
radiotelegrafista di bordo;
elettricista installatore di bordo;
3) Scuola professionale per la navigazione, con sezione per:
padrone marittimo per il traffico;
4) Scuola professionale per le costruzioni marittime, con sezione per:
maestro d'ascia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1721#art-2