Art. 2

In vigore dal 6 nov 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: meccanico motorista navale; 2) Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: radiotelegrafista di bordo; elettricista installatore di bordo; 3) Scuola professionale per la navigazione, con sezione per: padrone marittimo per il traffico; 4) Scuola professionale per le costruzioni marittime, con sezione per: maestro d'ascia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1721#art-2

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