Art. 3
In vigore dal 8 dic 1956
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui all' non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1955
GRONCHI
ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 49. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-11;1277#art-3