Art. 1

In vigore dal 8 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione atipulata in Napoli in data 14 luglio 1950, nonché l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in data 19 luglio 1956 per il finanziamento di un porte di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.
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