Art. 2

In vigore dal 10 nov 1956
Il Prefetto di Torino, sentita, la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-11;1174#art-2

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Art. 2 Distacco della frazione Sant'Anna dei Boschi dal comune di Colleretto Castelnuovo e sua aggregazione al comune di Castellamonte. — Testo vigente | Portale Normativo