Art. 1
In vigore dal 10 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la istanza 26 febbraio 1950, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Sant'Anna dei Boschi del comune di Colleretto Castelnuovo (Torino) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Castellamonte;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Castellamonte 30 aprile 1950, n. 15 e 20 gennaio 1952, n. 1 bis; del Consiglio comunale di Colleretto Castelnuovo 6 giugno 1950, n. 11 e del Consiglio provinciale di Torino 7 aprile 1952, n. 17/2975 e 29 marzo 1955, n. 5/996, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di che trattasi;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nella adunanza della prima Sezione del 12 giugno 1956;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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La frazione Sant'Anna dei Boschi è distaccata dal comune di Colleretto Castelnuovo ed aggregata al comune di Castellamonte, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-11;1174#art-1