Art. 1

In vigore dal 30 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 154, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, e lo schema di statuto approvato dagli enti fondatori; Visto l'atto per notar dott. Alessandro Gallerani di Bologna, 28 novembre 1955, con il quale è stato costituito l'Ente e ne è stato approvato lo statuto; Ritenuta la opportunità di procedere al riconoscimento giuridico dell'Ente predetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: È riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato "Ente autonomo per le fiere di Bologna", con sede in Bologna. È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 settembre 1956 GRONCHI CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1950 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 92. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, ed approvazione dello statuto. — Testo vigente | Portale Normativo