Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 154, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, e lo schema di statuto approvato dagli enti fondatori;
Visto l'atto per notar dott. Alessandro Gallerani di Bologna, 28 novembre 1955, con il quale è stato costituito l'Ente e ne è stato approvato lo statuto;
Ritenuta la opportunità di procedere al riconoscimento giuridico dell'Ente predetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
È riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato "Ente autonomo per le fiere di Bologna", con sede in Bologna.
È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 settembre 1956
GRONCHI
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1950
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 92. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-03;1359#art-1