Art. 2

In vigore dal 3 nov 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1956. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 agosto 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-10;1195#art-2

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