Art. 1
In vigore dal 3 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1745, con il quale è stata data esecuzione agli Accordi di carattere economico tra l'Italia e la Svizzera, conclusi in Berna il 21 ottobre 1950;
Riconosciuta la necessità di emendare alcune clausole dell'Accordo di pagamento italo-svizzero, concluso in Berna il 21 ottobre 1950;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;.
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-10;1195#art-1