Art. 3
In vigore dal 31 ott 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 agosto 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 16. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-10;1127#art-3