Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 ott 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 agosto 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 16. - CARLOMAGNO
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