Art. 3
In vigore dal 5 dic 1956
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi esse previsti, i posti di cui al precedente articolo verranno senz'altro soppressi, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1956
GRONCHI
ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 19. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-rd-3