Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 dic 1956
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi esse previsti, i posti di cui al precedente articolo verranno senz'altro soppressi, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolari dei posti stessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1956 GRONCHI ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 19. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-rd-3