Art. 3
In vigore dal 10 ott 1956
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 1956
GRONCHI
ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1956
Atti dei Governo, registro n. 100, foglio n. 181. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;1095#art-3