Art. 1
In vigore dal 10 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 3 agosto 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;1095#art-1