Art. 2

In vigore dal 19 ago 1956
Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1135, col quale venne modificato l'art. 5 dello statuto, approvato con regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 172. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-18;805#art-2

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Art. 2 Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo