Art. 2
In vigore dal 19 ago 1956
Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1135, col quale venne modificato l'art. 5 dello statuto, approvato con regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 172. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-18;805#art-2