Art. 1
In vigore dal 19 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, col quale venne istituita in Roma ed eretta in ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, col quale venne approvato lo statuto del predetto Ente, nonché il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1135, col quale venne modificato l'art. 5 dello statuto medesimo;
Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;
Ritenuta la necessità di provvedere alla revisione delle norme statutarie dell'U.N.I.R.E., onde porle in armonia con le disposizioni della legge citata;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
.
È approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con sede in Roma, nel testo annesso al presente decreto, composto di 16 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il nuovo statuto entra in vigore il 1 settembre 1956.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-18;805#art-1