Art. 3
In vigore dal 14 ago 1956
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza o vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti sovventori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1956
GRONCHI
ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 144. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-28;756#art-3