Art. 1

In vigore dal 14 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Veduto il decreto Presidenziale 18 novembre 1955, n. 1404, con cui venne istituito un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di genetica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata, in Palermo in data 12 aprile 1956 per il tramutamento del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di genetica medica, in quello di puericultura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-28;756#art-1

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