Art. 2

In vigore dal 27 lug 1956
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 2. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-15;643#art-2

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Art. 2 Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Etiopia, con Annessi e Note, per il regolamento delle questioni economiche e finanziarie derivanti dal Trattato di pace, concluso in Addis Abeba il 5 marzo 1956. — Testo vigente | Portale Normativo