Art. 1
In vigore dal 27 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, del Capo provvisorio dello Stato concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Etiopia, con Annessi e Note, per il regolamento delle questioni economiche e finanziarie derivanti dal Trattato di pace, concluso in Addis Abeba il 5 marzo 1956 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-15;643#art-1