Art. 3
In vigore dal 8 giu 1956
L'importazione in franchigia di cui al precedente potrà effettuarsi anche attraverso dogane diverse da quelle presso le quali ha avuto luogo l'esportazione dello zucchero raffinato di produzione nazionale.
Potranno fruire della agevolazione soltanto le ditte in nome e per conto delle quali sia stata effettuata l'esportazione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-08;481#art-3