Art. 2
In vigore dal 8 giu 1956
Per l'accertamento della corrispondenza delle quantità di zucchero greggio importato alle quantità di zucchero raffinato precedentemente esportate, sarà tenuto conto del rendimento in saccarosio risultante dall'analisi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-08;481#art-2