Art. 3
In vigore dal 23 ago 1956
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, provvederà all'attuazione del presente decreto e stipulerà, ove occorra, le apposite Convenzioni con gli enti indicati nell'art. 21 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 896.
Tali Convenzioni devono essere approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - CORTESE - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 66. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-03;841#art-3