Art. 2
In vigore dal 23 ago 1956
Piena ed intera esecuzione è data ai capitoli quinto e decimo della Convenzione ed alla Carta, annessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, n. 2, della Carta suddetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-03;841#art-2