Art. 3
In vigore dal 23 mag 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 195. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;427#art-3