Art. 2

In vigore dal 23 mag 1956
La misura della restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, prevista dall'art. 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è stabilita in L. 57 al kg.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;427#art-2

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Art. 2 Adeguamento al nuovo prezzo del sale commestibile del diritto di monopolio su alcuni prodotti salati, nonche' della misura della restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del sale contenuto nei prodotti esportati. — Testo vigente | Portale Normativo