Art. 2
In vigore dal 23 mag 1956
La misura della restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, prevista dall'art. 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è stabilita in L. 57 al kg.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;427#art-2