Art. 2

In vigore dal 17 mag 1956
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-29;304#art-2

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Art. 2 Ripristino degli Uffici finanziari nella sede di Priverno. — Testo vigente | Portale Normativo