Art. 1

In vigore dal 17 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per le finanze; Decreta: . Sono ripristinati l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Priverno.
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