Art. 1
In vigore dal 17 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministro per le finanze;
Decreta:
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Sono ripristinati l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Priverno.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-29;304#art-1