Art. 2
In vigore dal 14 ago 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1955 per quanto riguarda il Protocollo aggiuntivo del 9 dicembre 1954 e dal giorno 11 giugno 1955 per quanto concerne il secondo Protocollo aggiuntivo del 20 aprile 1955, citati nell'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - MEDICI CORTESE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 90. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;873#art-2