Art. 1
In vigore dal 14 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Preside della Repubblica 17 luglio 1954, n. 1092, con il quale viene data esecuzione all'Accordo di coproduzione cinematografica fra l'Italia e la Spagna, concluso a Venezia il 2 settembre 1953 ed al relativo scambio di Note effettuato a Madrid il 30 settembre 1953;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi:
1) Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo di coproduzione cinematografica del 2 settembre 1953, concluso in Roma il 9 dicembre 1954 e relativo scambio di Note effettuato in Roma il 20 dicembre 1954;
2) Secondo Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo predetto, concluso in Madrid il 20 aprile 1955 e relativo scambio di Note effettuato in Madrid l'11 giugno 1955.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;873#art-1