Art. 2
In vigore dal 25 mar 1956
Le indicazioni a traforo della rendita annua, di cui al precedente articolo, sono conformi a quelle risultanti dai modelli allegati, che, muniti del visto del Ministro per il tesoro, vengono approvati e depositati, insieme col presente decreto, di cui fanno parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1956
GRONCHI
GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-29;89#art-2