Art. 2

In vigore dal 25 mar 1956
Le indicazioni a traforo della rendita annua, di cui al precedente articolo, sono conformi a quelle risultanti dai modelli allegati, che, muniti del visto del Ministro per il tesoro, vengono approvati e depositati, insieme col presente decreto, di cui fanno parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1956 GRONCHI GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-29;89#art-2

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