Art. 1

In vigore dal 25 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 22 novembre 1906, n. 616, col quale fu approvata la forma e furono determinati i segni distintivi per la prima emissione delle cartelle del Consolidato creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1047, concernente i segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del Consolidato 3,50% - 1906; Visto il regio decreto 16 agosto 1906, n. 472, per la esecuzione della legge anzidetta; Ritenuto di integrare, per esigenze tecniche di lavorazione dei titoli, l' del citato decreto del Presidente della Repubblica; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: . Dopo il penultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1047, è aggiunto il seguente: "Le cartelle dei primi tre tagli possono recare l'indicazione a traforo della rendita annua, anziché del capitale nominale: quelle di lire 3,50 e 17,50, in cifre; quelle di lire 7, in lettere".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-29;89#art-1

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