Art. 2

In vigore dal 3 mag 1956
Il Ministro per la pubblica istruzione nomina una unica Commissione giudicatrice. La Commissione e composta del capo del Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva, che la presiede, di un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, di un preside di Istituto medio superiore, e di due esperti scelti fra docenti universitari di discipline che abbiano attinenza alla materia dell'educazione fisica, o fra gli insegnanti di ruolo di educazione fisica che abbiano raggiunto il grado finale della carriera. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore all'ottavo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-24;254#art-2

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