Art. 1
In vigore dal 3 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto Presidenziale 30 agosto 1954, n. 1234;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Salvo quanto disposto dai successivi articoli, al concorso per il conferimento della qualifica di merito distinto ai professori di ruolo di educazione fisica in servizio presso gli Istituti e Scuole di istruzione secondaria e artistica si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1954, n. 1234.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-24;254#art-1