Titolo III
Art. 29
In vigore dal 1 lug 1956
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956
GRONCHI
SEGNI - GAVA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 75. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-29