Titolo III
Art. 28
In vigore dal 1 lug 1956
Le disposizioni previste dal primo comma dell' circa la permanenza minima di due anni nel grado non si applicano, ai fini delle promozioni per merito comparativo, ai funzionari della carriera diplomatico-consolare che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 1952, n. 106. Ai funzionari stessi non si applicano le disposizioni previste dall' circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di consigliere di Legazione.
Le disposizioni previste dal primo comma dell' circa la permanenza minima di due anni nel grado, nonché quelle previste dall' circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di Legazione non si applicano ai funzionari della carriera diplomatico-consolare che rivestono il grado 7° alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto stampa di 1ª classe sono conferite per merito comparativo con le modalità previste dall' ai funzionari:
a) che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado 8° nei ruoli del personale per i Servizi tecnici, del personale di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti stampa all'estero;
b) che conseguano il grado di addetti per l'emigrazione di 2ª classe, di addetto commerciale di 2ª classe e di secondo segretario per l'Oriente anche posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto a seguito di esami di promozione per il grado 8° banditi prima di tale data.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-28