Art. 2

In vigore dal 19 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956 GRONCHI SEGNI - GAVA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;12#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Conglobamento del trattamento economico degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia. — Testo vigente | Portale Normativo