Art. 1
In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per la emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 382, e 17 agosto 1955, n. 767;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le misure delle retribuzioni annue spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia sono stabilite come segue:
incaricati marittimi di 1ª classe........... L. 182.400
incaricati marittimi di 2ª classe........... L. 165.600
delegati di spiaggia di 1ª classe........... L. 140.400
delegati di spiaggia di 2ª classe........... L. 130.800
delegati di spiaggia di 3ª classe........... L. 120.600
L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 382, è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;12#art-1