Art. 1

In vigore dal 12 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi le convenzioni stipulate in Bologna in data 30 luglio 1954, nonché gli atti aggiuntivi alle medesime stipulati in data 15 luglio 1955 e 7 ottobre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.
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