Art. 1
In vigore dal 12 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi le convenzioni stipulate in Bologna in data 30 luglio 1954, nonché gli atti aggiuntivi alle medesime stipulati in data 15 luglio 1955 e 7 ottobre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-02;138#art-1