Art. 3
In vigore dal 12 apr 1956
Qualora le convenzioni e gli atti aggiuntivi di cui all' non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1956
GRONCHI
ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 136. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-02;138#art-3