Art. 2
In vigore dal 24 dic 1955
L'importazione del frumento, con la sospensione del dazio consentita dal precedente , può essere effettuata non oltre i tre mesi dall'avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle poste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nel successivo articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1279#art-2