Art. 2

In vigore dal 24 dic 1955
L'importazione del frumento, con la sospensione del dazio consentita dal precedente , può essere effettuata non oltre i tre mesi dall'avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle poste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nel successivo articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1279#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonche' dei prodotti secondari e sottoprodotti della macinazione esportati. — Testo vigente | Portale Normativo