Art. 3
In vigore dal 24 dic 1955
La quantità di frumento corrispondente ai singoli prodotti granari esportati, da ammettere alla importazione col beneficio previsto dall', è temporaneamente fissata, in base ai rendimenti stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 226, nelle seguenti misure:
1) per 100 kg. di farina di prima classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,60% sul secco:
kg. 125 di frumento tenero;
2) per 100 kg. di farina di prima classe, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,73% sul secco:
kg. 121 di frumento tenero;
3) per 100 kg. di farina, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 0,80% sul secco:
kg. 118 di frumento tenero;
4) per 100 kg. di farina di seconda classe, 1° ovvero 2° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15% sul secco:
kg. 110 di frumento tenero;
5) per 100 kg, di crusca:
kg. 35 di frumento tenero;
6) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta di prima, classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,85% sul secco:
kg. 130 di frumento duro;
7) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,90% sul secco:
kg. 120 di frumento duro;
8) per 100 kg. di sfarinati, o di pasta, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15% sul secco:
kg. 114 di frumento duro;
9) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, di seconda classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 1,13% sul secco:
kg. 116 di frumento duro;
10) per 100 kg. di farinette, di 1° ovvero di 2° rendimento, con massimo di ceneri di 2,20% sul secco:
kg. 88 di frumento duro;
11) per 100 kg. di crusca:
kg. 35 di frumento duro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1279#art-3