Art. 3

In vigore dal 24 dic 1955
La quantità di frumento corrispondente ai singoli prodotti granari esportati, da ammettere alla importazione col beneficio previsto dall', è temporaneamente fissata, in base ai rendimenti stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 226, nelle seguenti misure: 1) per 100 kg. di farina di prima classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,60% sul secco: kg. 125 di frumento tenero; 2) per 100 kg. di farina di prima classe, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,73% sul secco: kg. 121 di frumento tenero; 3) per 100 kg. di farina, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 0,80% sul secco: kg. 118 di frumento tenero; 4) per 100 kg. di farina di seconda classe, 1° ovvero 2° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15% sul secco: kg. 110 di frumento tenero; 5) per 100 kg, di crusca: kg. 35 di frumento tenero; 6) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta di prima, classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,85% sul secco: kg. 130 di frumento duro; 7) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,90% sul secco: kg. 120 di frumento duro; 8) per 100 kg. di sfarinati, o di pasta, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15% sul secco: kg. 114 di frumento duro; 9) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, di seconda classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 1,13% sul secco: kg. 116 di frumento duro; 10) per 100 kg. di farinette, di 1° ovvero di 2° rendimento, con massimo di ceneri di 2,20% sul secco: kg. 88 di frumento duro; 11) per 100 kg. di crusca: kg. 35 di frumento duro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1279#art-3

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