Art. 3

In vigore dal 22 mar 1956
I sottufficiali, graduati e i militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1955 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-22;1519#art-3

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